Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole: «i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi,» sono inserite le seguenti: «prevedendo una quota di riserva non inferiore al 50 per cento per quelli aventi finalità di assistenza diretta o indiretta in favore dei disabili gravi».